Revamping Cà del Bue, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di San Giovanni

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di San Giovanni Lupatoto ( rappresentato dall’avv. Matteo Ceruti) contro la Regione Veneto ( avv. Luisa Londei, avv. Francesco Zanlucchi, avv. Giacomo Quarneti) e AGSM-AIM ( avv. Luigi Biondaro) relativamente al decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto 12 giugno 2020 avente ad oggetto Revamping per Ca del Bue miglioramento impianto di digestione anaerobica ed impianto di selezione secco RSAU e RSU. In particolare detto provvedimento escludeva il progetto di modifica dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. ( Valutazione Impatto Ambientale). Il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato il ricorso del Comune di San Giovanni Lupatoto poiché  manca l’interesse a ricorrere in quanto le modifiche all’impianto di trattamento di rifiuti gestito dalla controinteressata autorizzate dalla Regione Veneto assicurano un complessivo miglioramento dell’impatto ambientale del plesso impiantistico rispetto alla situazione quo ante, quale risultante dalla originaria autorizzazione rilasciata con DGRV n. 1143/2016, rimasta inoppugnata. “Andrebbe poi  dimostrato specificamente in sede di ricorso il pregiudizio dell’incremento delle polveri sottili sul territorio di riferimento al fine di almeno ipotizzare i potenziali danni conseguenti ai provvedimenti impugnati. Nella sostanza la questione al fine di ritenere sussistente l’interesse andrebbe prospettata sull’entità dell’incremento delle polveri sottili sul territorio comunale e non avendo riferimento genericamente ad un aumento emissivo. Giurisprudenza più risalente ha comunque espresso il medesimo orientamento per cui anche i Comuni viciniori – come quelli ove si insedia la discarica – devono fornire elementi concreti atti a dare prova dell’idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione, pena l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.

Va ancora rilevato che non corrisponde al vero quanto riferito da parte appellante circa il mancato miglioramento delle condizioni ambientali; detto miglioramento è attestato – in una sede ufficiale – dal richiamato parere del Comitato regionale Via del 25 marzo 2020 nel quale viene rilevato che relativamente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, comprensiva delle emissioni derivanti dal processo e delle componenti traffico e odori, le valutazioni e gli approfondimenti svolti dal proponente, congiuntamente ai modelli applicati, risultano adeguati; gli esiti delle valutazioni effettuate non evidenziano criticità particolari. Va inoltre chiarito che non corrisponde al vero quanto affermato dall’appellante, che l’originaria AIA ( Autorizzazione Integrata Ambientale) sia scaduta; come emerge dagli atti di causa essa ha scadenza il prossimo 23 agosto 2026 , atto peraltro non impugnato dall’appellante”.