Il TAR del Veneto si è espresso il 13 aprile in merito al contenzioso riguardante la realizzazione, nel comune di Zevio, di un
complesso immobiliare a destinazione logistica della superficie di 126.955
mq, per il quale la società Figura 11 S.r.l. ha presentato tramite SUAP
istanza di rilascio dei necessari titolo autorizzativi, avvalendosi della
procedura semplificata di variante urbanistica ex art. 8 del D.P.R. 160/2010
e art. 4 della legge regionale del Veneto 55/2012, trattandosi di intervento
in contrasto con il Piano degli interventi (che identifica l’area come “ZTO
E agricola”).
Il limitrofo Comune di San Giovanni Lupatoto ha impugnato la Variante
parziale al Piano degli Interventi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Zevio n. 69 di data 25 agosto 2022 ed il conseguente permesso di costruire rilasciato all’istante in data 4 novembre 2022, censurando sia sotto il profilo urbanistico che sotto il profilo ambientale la scelta di assentire l’edificazione del compendio. Ha altresì impugnato il parere n. 88 del 28 aprile 2022, con cui la Commissione regionale VAS (Valutazione Impatto Strategica) ha concluso per la non assoggettabilità della variante alla VAS esponendo quanto segue:
– che il confine tra i due comuni per un lungo tratto è delimitato da Via
Manzoni, lungo la quale sono situate la frazione di Raldon (nel territorio
del Comune di San Giovanni Lupatoto) e la frontistante frazione di
Campagnola (nel Comune di Zevio), che comprende residenze e attività
produttive ed ove è in fase di realizzazione un importante centro
produttivo logistico che interessa un’area di 92.000 mq, denominato “PUA
Belvedere”;
– che la variante n. 1 al PAT del 2012, adottata dal comune di Zevio nel
2017, eliminando per l’area di cui è questione la previsione originaria del
PAT, che indicava l’ambito quale “zona preferenziale di sviluppo
insediativo produttivo”, ha previsto un’ampia zona agricola;
– che a seguito dell’istanza di Figura 11 S.r.l. il Comune di Zevio ha indetto una conferenza di servizi senza invitare il Comune di San Giovanni
Lupatoto e che la conferenza ha approvato all’unanimità la Variante, sulla
base dell’istruttoria svolta dal dirigente del SUAP;
– che in base all’istruttoria l’intervento comporterebbe solo una variante al
Piano degli interventi, mentre sarebbe invece conforme al vigente Piano di
Assetto del Territorio; la relazione istruttoria sostiene infatti che secondo
l’atto di indirizzo di cui alla DGRV 832/2010 in sede di approvazione
definitiva la variante n. 1 al PAT dovrà tener conto delle eventuali “varianti approvate” nel frattempo; quanto all’aspetto ambientale rinvia alla verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA, assumendo che il percorso ambientale ciclopedonale di importanza comunitaria denominato “Percorso delle risorgive” non interessa l’ambito e comunque si può modificare;
Sulla scorta di quanto evidenziato il TAR si ritiene che il parere di non
assoggettabilità a VAS non abbia adeguatamente considerato le criticità
evidenziate da ARPAV in merito agli impatti dell’intervento sotto il profilo del suolo, dell’ambiente, della viabilità comunale e della salute della popolazione residente, né gli impatti complessivi e cumulativi del progetto. Per le considerazioni esposte il ricorso è fondato e va accolto.
La condanna alle spese è in ragione di soccombenza, giusta liquidazione in
dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto , definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna le parti resistenti a rifondere al Comune di San Giovanni Lupatoto le spese di lite, nella misura di 1.500 euro a carico del Comune di Zevio.