Il presidente di Italia Nostra Marisa Velardita ha inviato una diffida alle amministrazioni comunali di Zevio e San Giovanni Lupatoto a non sottoscrivere l’atto transattivo denominato «Convenzione per la riduzione dell’impatto ambientale del polo logistico di Campagnola”. Questo il testo della diffida.
“La Giunta comunale di San Giovanni Lupatoto e quella di Zevio hanno approvato, rispettivamente con le deliberazioni 6 maggio 2024 n. 121 e 7 maggio 2024 n. 78, lo schema di convenzione in oggetto, finalizzato a definire mediante transazione la controversia di cui al ricorso al T.A.R. Veneto (R.G. n. 1508/2022) promosso dal Comune di San Giovanni Lupatoto per l’annullamento, tra l’altro, della variante urbanistica SUAP approvata dal Comune di Zevio (con deliberazione consigliare n. 69/2022) su iniziativa della società Figura 11 e del conseguente permesso di costruire 4 novembre 2022 n. 66/33 rilasciato alla società DSV Verona per la realizzazione di un fabbricato ad uso logistica.
La sentenza del T.A.R. Veneto 22 maggio 2023 n. 680, di accoglimento del ricorso e di annullamento dei menzionati provvedimenti comunali (oltre che del parere regionale di non assoggettabilità a VAS della variante urbanistica), è stata impugnata dalle due società e dal Comune di Zevio avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 6677/2023) e si è in attesa della fissazione dell’udienza di discussione dell’appello.
Come si evince dal testo dello schema di transazione, a fronte dell’impegno della società Figura 11 a realizzare un intervento ritenuto “di compensazione e di mitigazione idoneo a ridurre l’impatto ambientale e veicolare atteso dalla realizzazione del polo logistico di Campagnola di Zevio”, il Comune di San Giovanni Lupatoto si impegna a rinunciare al ricorso di primo grado e agli effetti della predetta sentenza di accoglimento n. 680/2023, onde ottenere pronuncia di estinzione dell’intero giudizio, così provocando la reviviscenza dei provvedimenti comunali di Zevio, ritenuti illegittimi dal T.A.R. Veneto.
Tale evenienza era già stata ipotizzata nella segnalazione di Italia Nostra alla Procura della Repubblica di Verona del 26 marzo scorso, segnalazione che sarà aggiornata alla luce dei sopravvenuti provvedimenti. In merito alla decisione del Comune di San Giovanni Lupatoto di rinunciare al ricorso, così permettendo la ripresa dei lavori di costruzione del polo logistico senza che i vizi accertati dal T.A.R. Veneto (della procedura urbanistica e della procedura regionale a fini VAS che ha ignorato le criticità ambientali rilevate da ARPAV anche in tema di emissioni atmosferiche) siano stati sostanzialmente emendati, sono stati sentiti alcuni residenti delle frazioni di Raldon e di Campagnola, direttamente e particolarmente interessati agli impatti negativi del progetto sulla salute e sull’ambiente nel quale vivono, raccogliendone la disponibilità ad agire nei confronti delle Amministrazioni comunali in indirizzo. Pertanto, nell’annunciare l’imminente presentazione di un ricorso contro le predette deliberazioni comunali del 6 e 7 maggio scorso, con richiesta di sospensione e di adozione di misure cautelari urgenti provvisorie, si invitano formalmente i due Comuni a non sottoscrivere la transazione, quanto meno nei tempi occorrenti per una pronuncia cautelare del T.A.R. Veneto. Si ritiene, infatti, che, contrariamente a quanto esposto nella deliberazione di Giunta di San Giovanni Lupatoto n. 121/2024, le questioni oggetto di controversia, per come dedotte nel ricorso di primo grado, non riguardino affatto diritti disponibili e rapporti giuridici di carattere patrimoniale, tali essendo, semmai, gli interessi delle società controinteressate, per nulla coincidenti o sovrapponibili o assimilabili agli interessi e ai beni (salute, ambiente, qualità della vita) fatti valere dal Comune stesso in nome e per contro della comunità rappresentata. Sotto tale essenziale (ma non esclusivo) profilo, si ricorda che la tutela della salute è l’unico diritto al quale la Costituzione (art. 32) attribuisce l’aggettivo “fondamentale”, che esso comprende il diritto di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre e che la Corte Costituzionale lo ha definito come inalienabile, intrasmissibile, indisponibile e irrinunciabile.
Si ricorda, inoltre, che la transazione avente ad oggetto un diritto indisponibile è nulla di pieno diritto (art. 1966, secondo comma, c.c.), con possibilità di fare valere tale nullità in qualsiasi momento, da chiunque ne abbia interesse e senza possibilità di convalida. Pare superfluo evidenziare le responsabilità alle quali le Autorità in indirizzo potrebbero esporsi in caso di inosservanza della presente diffida”.