L’Amministrazione ricorda che l’utilizzo di
fuochi d’artificio, qualora avvenga senza il rispetto di persone, animale e
cose, può comportare responsabilità, anche gravi.
Pertanto, oltre a ricordare il divieto assoluto
dei fuochi illegali e il divieto di utilizzo di quelli leciti in luoghi e
circostanze che possono creare disturbo o pericolo di danno a persone, animali
e cose, si esprimono le seguenti raccomandazioni:
• I fuochi d’artificio devono essere maneggiati ed
accesi da un adulto;
• I fuochi d’artificio devono essere accesi solo
all’aperto, lontano da persone ed animali, da materiale infiammabile, da legno
e da alberi;
• evitare di utilizzare botti in prossimità di
luoghi di cura, residenze per anziani e case di riposo;
• non riciclare i botti degli anni precedenti; non
raccogliere fuochi inesplosi trovati per strada o a terra;
• se un fuoco d’artificio non si accende subito o
si spegne, non si deve assolutamente tentare di riaccenderlo, ma di renderlo
inoffensivo, mettendolo sotto la sabbia o sotto terra;
• candeline e stelline sono gli unici dispositivi
che si possono usare in casa e nei balconi, ma vanno tenute lontane dai
vestiti, dalle tende, dai divani e da tutti gli oggetti infiammabili, facendo
attenzione al rischio scintille, che possono colpire occhi, pelle o vestiti.
I danni cagionati possono comportare responsabilità
civili ed anche penali a carico del responsabile dell’utilizzo improprio o
illegale.
Si precisa che:
1) Esiste una norma nel Regolamento di Polizia Urbana (Art.7) che vieta espressamente lo scoppio di petardi sul suolo pubblico in tutto il territorio comunale. (Sanzione di 50 euro);
2) l’ordinanza contingibile per i botti di fine anno non è lo strumento idoneo e non farebbe altro che ribadire norme correttamente contenute in regolamenti oltre nei codici civili e penale.
3) Il problema non riguarda solo il momento della mezzanotte del 31 dicembre, ma tutte le esplosioni di petardi e botti che vengono prodotte nelle diverse feste dell’anno.
4) Il fatto che non tutte le trasgressioni possano essere accertate non toglie l’utilità di richiamare e applicare le norme già esistenti;
5) Riteniamo che ogni vero cambiamento nasca solo dalla collaborazione e dalla sensibilità personale di ciascuno. La ragione del divieto sta nel fatto che lo scoppio dei botti nuoce in modo rilevante alla salute delle persone fragili, alla salute degli animali domestici e comunque arreca molestia e disturbo a tutti i cittadini.
Si ricorda per completezza, per i casi più gravi, che il disturbo della quiete pubblica è vietato e punito anche dall’art. 659 del Codice Penale.