Il TAR del Veneto, Presidente Maddalena Filippi, ha sospeso fino alla camera del 10 maggio 2023 l’efficacia della determinazione del 13 marzo del Comune di San Giovanni Lupatoto, con la quale dichiarava di risolvere per grave inadempimento contrattuale la convenzione con l’associazione calcio San Giovanni per la gestione dell’impianto sportivo “ Nicola Pasetto” in via Monte Pastello. L’amministrazione comunale aveva dato tempo alla società biancorossa presieduta da Daniele Perbellini di effettuare lo sgombero entro il 17 aprile mentre ora, invece, continuerà a gestire l’impianto fino al 10 maggio in attesa di ulteriori pronunciamenti. L’associazione calcio San Giovanni aveva presentato, pochi giorni dopo l’ordinanza di revoca della gestione, ricorso al Tar predisposto dai legali avv. Luigi e Matteo Biondaro, contestando “ eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, insussistenza dell’inadempimento contestato”. In particolare, hanno rimarcato i legali del club lupatotino, “nel caso oggetto del ricorso, il Comune di San Giovanni Lupatoto ha deciso di sanzionare con la più grave delle sanzioni, ossia con la risoluzione della convenzione per l’uso dell’impianto sportivo “Pasetto”, la ricorrente/concessionaria, e ciò perché quest’ultima si sarebbe resa responsabile ai danni di un’altra associazione sportiva di una irregolarità nell’applicazione delle tariffe per l’utilizzo dei campi da calcio. Viene, infatti, contestata alla ricorrente l’applicazione alla sola associazione terza di una tariffa per gli allenamenti in asserito contrasto con quella approvata dall’Amministrazione: nella sostanza il Comune ritiene che il terzo debba pagare al concessionario euro 50 al giorno a prescindere dal numero di allenamenti e delle squadre impegnate nella stessa giornata, mentre la ricorrente ritiene che le tariffe approvate stabiliscano il pagamento di euro 50 per ogni singolo allenamento di una singola squadra. L’infrazione non si basa su presupposti oggettivi ma su una interpretazione della clausola tariffaria da parte del Comune che la ricorrente ritiene in contrasto con i principi di correttezza, buona fede e buon andamento”. La decisione di revocare la gestione dell’impianto Pasetto, hanno quindi sottolineato i legali del calcio San Giovanni , è “ in ogni caso sproporzionata ed irragionevole rispetto all’entità della stessa contestazione”.