La Regione Veneto ha precisato con una circolare le caratteristiche e i limiti da applicare al nuovo servizio di vendita di cibi da asporto previsto per ristoranti, pizzerie ed esercizi, introdotto ieri dall’ordinanza regionale. A renderlo noto il sindaco Federico Sboarina che, nel consueto punto stampa sull’emergenza sanitaria, ha spiegato le modalità con cui deve essere realizzato il take away. Questo servizio si somma alla possibilità di consegna a domicilio dei cibi, che già era stata autorizzata. Nello specifico, il take away può avvenire esclusivamente su prenotazione, che può essere online o telefonica. In caso di verifica sulla legittimità dello spostamento da parte delle Forze dell’Ordine, la prenotazione dovrà essere documentata dall’utente o dall’esercente. Non si possono fare prenotazioni in ristoranti o negozi che si trovino al di fuori del proprio Comune di residenza, perché rimane in vigore il divieto di spostamento tra Comune e Comune.
“Le precisazioni della circolare regionale – ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina – chiariscono che il servizio di take away può avvenire solo su prenotazione. Non è possibile perciò presentarsi davanti a un esercizio, sia esso ristorante, pizzerie o gelateria, e attendere il cibo senza averlo prima prenotato. Una volta ritirato non lo si può consumare né all’interno del negozio, né nelle sue vicinanze o all’aperto, ma esclusivamente a casa propria. Rimane in vigore, poi, quanto previsto dal Dpcm che autorizza gli spostamenti tra Comuni solo per comprovate esigenza lavorative, per stato di salute o di necessità. Ne consegue che non si può prenotare il cibo in un esercizio al di fuori del proprio Comune. Lo si può fare, invece, anche in un negozio che non sia nelle immediate vicinanze della propria abitazione. La limitazione per gli spostamenti vale anche per chi volesse recarsi al cimitero. Le aperture introdotte dall’ordinanza regionale non cambiano nulla per Verona, dove i cimiteri sono sempre rimasti aperti. Rimane, però, il divieto di andare in cimiteri che si trovano al di fuori del proprio Comune di residenza”.