Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di San Giovanni Lupatoto contro la Regione Veneto, nei confronti di AGSM AIM S.p.A, che aveva chiesto l’annullamento del Decreto della Direzione Ambiente della Regione Veneto avente per oggetto il revamping per Cà del Bue. Nella sentenza si legge che “ l’interesse ad agire azionato dal Comune ricorrente difetta dei requisiti di attualità e concretezza in quanto le modifiche all’impianto di trattamento rifiuti gestito dalla controinteressata, autorizzate dalla Regione Veneto, assicurano un complessivo miglioramento dell’impatto ambientale del plesso impiantistico di Cà del Bue rispetto alla situazione quo ante, quale risultante dalla precedente autorizzazione rilasciata con DGRV n. 1143/2016 rimasta inoppugnata. Dalla memoria conclusiva della controinteressata si evince infatti che la modifica operata rispetto alla precedente autorizzazione del 2016 ha migliorato l’impatto ambientale del complesso impiantistico di Cà del Bue sotto molteplici aspetti ( es. consumo di energia elettrica, produzione di scarti e smaltimento, produzione di biogas, produzione di digestato e di acque di scarto). Le successive varianti del 2020/2021 hanno consolidato e ulteriormente aumentato i vantaggi ambientali derivanti dalla modifica dell’autorizzazione del 2016 ( es. eliminando quasi del tutto il consumo di acqua per il trattamento del digestato e dimezzando la produzione del digestato, con conseguente riduzione del traffico veicolare). Il quadro d’insieme risultante dall’autorizzazione impugnata in via principale e dalle successive varianti evidenzia un complessivo miglioramento dell’impatto ambientale, il che esclude la sussistenza di un concreto e attuale interesse ad agire del Comune ricorrente. Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione”. Nella sentenza si legge poi che il Comune di san Giovanni Lupatoto “ non ha spiegato qual è l’utilità concreta che ricaverebbe dall’accoglimento del ricorso che, ove effettivamente accolto, determinerebbe un sicuro regresso ambientale dell’impianto rispetto a quella di recente configurazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per originaria carenza di interesse. Per mero scrupolo, osserva il Collegio che, quand’anche ammissibili le impugnazioni svolte dal Comune di San Giovanni Lupatoto, sarebbero comunque infondate nel merito, risultando dagli atti che la P.A. ha fatto buon governo della discrezionalità tecnica affidatagli, approvando progetti, soluzioni ed esprimendo giudizi e valutazioni che, seppur opinabili, non risultano mai inattendibili; il tutto all’esito di un’ampia istruttoria e con adeguata motivazione”.