Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso presentato da Sport Management relativamente all’assegnazione da parte del Comune di San Giovanni Lupatoto, a In Sport, della gestione del centro sportivo “ Federico Garofoli” per la durata di due anni più eventuale proroga di altri 12 mesi. Ricordiamo che, espletate le varie fasi di gara, venivano assegnati i punteggi complessivi spettante a ciascuna concorrente e risultava quindi aggiudicataria la In Sport con 81,09 punti mentre Sport Management si classificava seconda con 75,41 punti. Sport Management proponeva quindi ricorso avverso gli atti di gara prospettando due distinti motivi con i quali si censurava la nomina della commissione giudicatrice e la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta presentata da In Sport. Si costituivano quindi in giudizio il Comune di San Giovanni Lupatoto e la In Sport sostenendo l’infondatezza del ricorso nel merito. La Prima Sezione del TAR ha ritenuto infondati entrambi i motivi di censura condannando la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite relative alla presente fase del giudizio a favore delle controparti costituite e, fermo per quanto disposto per la fase cautelare, le liquida in complessivi euro 2.000 oltre oneri accessori ( euro 1.000, oltre oneri accessori, per ciascuna parte costituita).