Polo logistico, petizione ai sindaci

PETIZIONE
AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
e AL SINDACO DEL COMUNE DI ZEVIO
Oggetto: invito a rimeditare le decisioni assunte e a non sottoscrivere l’atto
transattivo denominato «Convenzione per la riduzione dell’impatto
ambientale del polo logistico di Campagnola».
Premesso che:
1) costituisce principio cardine della legge urbanistica regionale quello della “promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali” (legge regionale Veneto n. 11/2004, art. 2, comma 1 lett. a);
2) ritenendo che ogni scelta dell’amministrazione destinata ad incidere sul territorio, sull’ambiente e sulla salute della comunità locale debba risultare pienamente rispettosa di tale principio fondamentale, l’associazione Legambiente e alcuni residenti nella frazione di Raldon e nelle zone limitrofe hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale di San Giovanni Lupatoto 6 maggio 2024, n. 121, di approvazione di uno schema di accordo transattivo finalizzato a consentire la realizzazione a Campagnola di Zevio di un grande Polo Logistico sulla base di previsioni urbanistiche e di titolo edilizio che il T.A.R. Veneto, con la sentenza 22 maggio 2023, n. 680, ha annullato sia sotto il profilo urbanistico, che quello della tutela dell’ambiente e della salute della comunità interessata;
3) tuttavia, tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dal T.A.R. Veneto con sentenza 27 dicembre 2024, n. 3074, sul duplice rilievo – del tutto erroneo – che la lesione denunciata deriverebbe dalla variante urbanistica approvata dal Comune di Zevio e dal conseguente permesso di costruire (atti risalenti al 2022 non impugnati da Legambiente e dagli altri ricorrenti) e che l’accordo transattivo comporterebbe miglioramenti progettuali e mitigazioni ambientali rispetto al progetto originario del Polo Logistico;
4) al contrario, appare evidente anzitutto che la soluzione configurata nella discutibile e contestata soluzione transattiva determini il sorgere di una situazione del tutto nuova, rispetto all’intervenuto ripristino (per via giudiziale: la sentenza T.A.R. Veneto n. 680/2023) della legittimità violata dai provvedimenti di Zevio e della Regione Veneto, atti tuttora annullati e non produttivi di effetti;
5) che la transazione introduca un elemento di novità nella vicenda lo afferma la stessa Giunta comunale di San Giovanni Lupatoto nella deliberazione n. 121/2024, a pag. 7, laddove precisa che essa determina il “verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso” (quello di San Giovanni contro la variante e il permesso di costruire di
Zevio);
6) inoltre, l’asserzione che la transazione introdurrebbe miglioramenti progettuali e mitigazioni ambientali non è in alcun modo motivata nella sentenza n. 3074/2024, fermo restando che l’annullamento giudiziale dei provvedimenti di Zevio si fonda anche sulla rilevata illegittimità della procedura semplificata di variante SUAP e sulla violazione delle misure volte al contenimento del consumo del suolo, aspetti questi nemmeno considerati nell’accordo transattivo che i Comuni di San Giovanni
L. e di Zevio intendono sottoscrivere;
7) in esecuzione di quanto prevede l’art. 8, comma 3, Testo unico degli enti locali, l’art. 9, comma 1, dello Statuto del Comune di San Giovanni Lupatoto stabilisce che tutti i cittadini aventi diritto di voto “hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi”, in ordine alle quali deve essere assicurato tempestivo esame e riscontro;
8) analogamente, l’art. 43, commi 2 e 3, dello Statuto del Comune di Zevio stabilisce che “Più cittadini residenti o che operano nel territorio comunale, possono presentare petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi” e che “La petizione è presentata per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune”;
i sottoscritti tutti, consiglieri comunali e/o rappresentanti di associazioni e comitati che a vario titolo si occupano della qualità della vita anche dei residenti nei Comuni di San Giovanni L. e di Zevio e/o singoli cittadini elettori in essi residenti, inoltrano la presente
p e t i z i o n e per sollecitare i rispettivi Sindaci e Amministratori comunali a rimeditare le decisioni assunte per risolvere in via transattiva una vertenza allo scopo di far rivivere provvedimenti già dichiarati illegittimi dal Giudice, così impedendo che sulla dichiarata illegittimità dei medesimi atti si pronunci l’Autorità giudiziaria e senza che rispetto a tali provvedimenti l’attuazione dell’accordo transattivo introduca effettivi e significativi miglioramenti della situazione ambientale e per la salute delle famiglie che vivono nelle vicinanze del progettato Polo Logistico, ma, più in generale, degli abitanti dei due Comuni.
Nel contempo, ricordando la forte contrarietà alla realizzazione del polo logistico già espressa da migliaia di cittadini residenti nei due Comuni, i sottoscritti invitano i Sindaci in indirizzo e le rispettive Amministrazioni comunali a considerare che la sentenza del T.A.R. Veneto n. 3074/2024, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso contro la deliberazione della Giunta comunale di San Giovanni L. n. 121/2024, ha
precisato che:

  • la lesione degli interessi collettivi e individuali lamentati da Legambiente e dagli altri ricorrenti come derivanti da tale deliberazione, va collegata (oltre che alla variante e al permesso di costruire di Zevio) “eventualmente, ai successivi atti autorizzativi che dovranno essere rilasciati dal medesimo Comune per assentire gli interventi previsti
    nella transazione” (paragrafo 18);
  • “in ogni caso, le previsioni della convenzione dovranno trovare attuazione attraverso il rilascio dei necessari atti di assenso, all’esito di specifici procedimenti amministrativi”, aggiungendo che “Nell’eventualità in cui i ricorrenti paventino un danno derivante in concreto da successivi titoli autorizzativi sarà quindi loro onere
    proporre tempestiva impugnazione” (paragrafi 20 e 21).
    Ne deriva che la soluzione transattiva ipotizzata non è idonea e sufficiente nemmeno per evitare il rischio di ulteriori contenziosi, che potrebbero essere promossi da quanti con determinazione e convincimento riterranno di dover difendere ad oltranza
    i propri diritti e interessi ad un ambiente salubre, per la salute propria e dei propri famigliari.
    Peraltro, i sottoscritti ribadiscono che la transazione è da ritenere NULLA, non potendo i due Comuni disporre in via transattiva di diritti fondamentali (quali la salute) e di interessi collettivi primari (quali la tutela dell’ambiente); profili di invalidità della transazione sui quali la sentenza n. 3074/2024 non si è pronunciata e che potranno essere
    messi in luce anche in altre sedi e in successivi momenti, considerato che la nullità può essere fatta valere in ogni tempo e da chiunque vi abbia interesse, potendo anche essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
    I sottoscritti istanti rilevano, inoltre, che, come evidenziato nella sentenza alla quale il Comune di San Giovanni intenderebbe rinunciare in danno di propri cittadini, la convenzione urbanistica sottoscritta l’11 ottobre 2022 dal Comune di Zevio con la società proponente ha chiaramente evidenziato l’inconsistenza del c.d. «beneficio
    sociale» (occupazionale, in primo luogo) accampato a giustificazione della variante approvata per consentire la realizzazione del contestato insediamento logistico e il conseguente consumo di suolo agricolo.
    Con la conseguenza che il principio posto a fondamento della disciplina
    urbanistica del territorio veneto risulta violato non solo sotto il profilo della “qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali”, ma anche quanto al fine di “soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini” (legge regionale n. 11/2004, art. 2, comma 1 lett. a).
    Gli Amministratori comunali di San Giovanni Lupatoto e di Zevio sono invitati, dunque, a tenere in ferma considerazione che, secondo la nostra Costituzione, l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
    umana” (art. 41, primo comma).
    Poiché la tutela dei diritti primari (ambientali, sanitari, economici e sociali) della propria comunità è dovere principale di ogni Sindaco e di ogni Amministratore locale, i sottoscritti chiedono ai Sindaci e agli Amministratori di San Giovanni Lupatoto e di
    Zevio di valutare attentamente se quanto si accingono a sottoscrivere con la società proprietaria dell’area individuata per la realizzazione di un ennesimo capannone per la logistica, corrisponda davvero agli interessi collettivi dei loro territori e delle popolazioni che vi abitano.
    A fronte di un danno certo e irreparabile – sanitario, ambientale, patrimoniale e sociale – che la transazione e, quindi, la costruzione del Polo Logistico, produrrebbero anzitutto ai residenti nelle vicinanze, nessuna rivendicazione potrebbero seriamente
    avanzare le società interessate, le quali, anziché suggerire espedienti discutibili, potrebbero sollecitare la decisione dell’appello che hanno proposto contro la sentenza del T.A.R. Veneto n. 680/2023 di annullamento dei provvedimenti di Zevio, oppure
    attendere che sia completata la procedura di variante urbanistica ordinaria avviata dal Comune di Zevio nel tentativo di rimediare ai vizi della procedura annullata da quella sentenza.
    In tal modo, almeno gli Amministratori di San Giovanni eviterebbero di assumersi responsabilità imputabili ad altri.
    Tutto ciò premesso ed esposto, i sottoscritti rimangano in attesa di una meditata ed esauriente risposta alla presente petizione