Il 3 luglio scorso alcuni cittadini di San Giovanni Lupatoto e di Zevio hanno impugnato con un ricorso al T.A.R. del Veneto la deliberazione del 6 maggio 2024 n. 121 con la quale la Giunta comunale lupatotina ha approvato una transazione da sottoscrivere con il Comune di Zevio e con le società Figura 11 e DSV Verona per risolvere il contenzioso ora pendente avanti il Consiglio di Stato sui provvedimenti adottati nel 2022 da Zevio per consentire alle due società la costruzione di un Polo Logistico nella frazione Campagnola su una superficie di circa 127.000 mq., avente, prima di allora, destinazione agricola.
Il ricorso è stato redatto su iniziativa e schema elaborato da Italia Nostra Verona, che ne ha illustrato i contenuti in alcune riunioni pubbliche e che ha versato anche un contributo finanziario a sostegno dei ricorrenti. L’iniziatuiva è stata illustrata nell’ex Chiesa di Pozzo lo scorso 11 luglio alla presenza di un centianio di persone.
Come è noto, il Comune di SGL, a dicembre 2022, ha impugnato, tra l’altro, il permesso di costruire rilasciato da Zevio alla società DSV Verona in considerazione degli impatti ambientali che dalla realizzazione del progetto sarebbero derivati in particolare per gli abitanti di Raldon e Pozzo; gli atti di Zevio sono stati annullati dal T.A.R. Veneto con la sentenza n. 680 del 22 maggio 2023, contro la quale le due società hanno proposto appello al Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato sulla vertenza.
Tuttavia, il Comune di SGL, su proposta delle due imprese, si è reso disponibile a valutare una soluzione transattiva, approvata dalla Giunta il 6 maggio scorso; in base a tale accordo, il Comune lupatotino si impegna a ritirare il ricorso già accolto dal T.A.R. Veneto con la sentenza n. 680/2023, a fronte dell’impegno delle società a realizzare alcuni interventi per ridurre gli impatti ambientali del Polo Logistico.
La rinuncia di San Giovanni Lupatoto al suo ricorso e agli effetti della predetta sentenza, comporterà che rivivano i provvedimenti comunali di Zevio (ma senza eliminarne i vizi) e permetterà alle imprese di riprendere subito i lavori di costruzione del centro logistico.
Ma alcuni abitanti nelle zone circostanti, promotori del Comitato No Polo Logistico, hanno ritenuto del tutto inidonei allo scopo gli interventi di mitigazione ambientale accettati da SGL e hanno deciso, come si è detto, di impugnare la deliberazione comunale di approvazione di quell’accordo.
Con il ricorso notificato il 3 luglio 2024, i cittadini – ai quali si è unita anche Legambiente Nazionale– hanno chiesto, intanto, la sospensione degli effetti della deliberazione della Giunta di SGL di approvazione della transazione, istanza che sarà discussa al Tribunale amministrativo del Veneto i primi giorni di settembre.
Questi, in breve, i motivi del ricorso proposto contro il Comune di SGL.
1) La transazione è da ritenere nulla, ai sensi dell’art. 1966, secondo comma, del codice civile, in quanto il Comune non ha la disponibilità dei diritti oggetto della causa, che riguardano la salute e l’ambiente, beni di primario rilievo costituzionale sui quali verrebbero ad incidere le (presunte) misure di mitigazione proposte in via transattiva dalle società, ma non validate da alcuno degli organismi tecnici pubblici a ciò preposti.
2) Il Comune non può sostituirsi agli organismi tecnici consultivi pubblici previsti dalla legge, prescindendo dalle procedure (di VAS e di VIA) che ne prevedono il coinvolgimento obbligatorio quando si tratta di valutare l’adeguatezza o meno delle misure compensative o di mitigazione proposte in relazione agli impatti dei progetti sull’ambiente e sulla salute; né il ricorso ad un consulente tecnico privato può esimere dal rispettare quelle procedure o dall’interpellare i preposti organismi consultivi pubblici (anzitutto, ARPAV e ULSS).
3) Non solo il Comune non può disporre in via transattiva dei diritti oggetto di causa (alla salute e alla salubrità dell’ambiente), ma mancano, nella specie, anche gli altri due presupporti di una transazione, ossia il carattere patrimoniale (cioè, economico) del rapporto giuridico che ne è oggetto e l’incertezza dell’esito della lite. Infatti, nella transazione approvata da SGL l’unico rilievo economico attiene all’interesse delle società a realizzare il Polo Logistico; quanto, poi, all’esito della controversia pendente al Consiglio di Stato, la Giunta comunale di SGL non ha minimamente specificato le ragioni per le quali ne ritiene incerto il risultato, a fronte di una sentenza di primo grado fondata su precisi e oggettivi riscontri tecnico-giuridici.
4) Le misure compensative ambientali (impianti fotovoltaici sui tetti di immobili comunali, un diverso innesto alla viabilità locale, una zona a traffico limitato per i mezzi pesanti) accettate dal Comune di SGL risultano, poi, del tutto inadeguate sotto il profilo della loro idoneità a contenere gli impatti del Polo Logistico in termini di consumo del suolo e perdita delle sue funzioni ecosistemiche, nonché di nocività delle emissioni generate dal relativo traffico di veicoli e di mezzi pesanti.
5) Infine, la deliberazione della Giunta comunale di SGL impugnata è ritenuta illegittima nella parte in cui demanda al Sindaco la sottoscrizione della transazione, competenza che la legge – trattandosi di un contratto – attribuisce ai responsabili degli uffici comunali competenti per materia.
A questo punto, non rimane che attendere l’esito dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti per ottenere la sospensione degli effetti della deliberazione impugnata e così evitare che, nei tempi occorrenti al T.A.R. Veneto per decidere il ricorso le società riprendano i lavori di costruzione del contestato Polo Logistico. La decisione della domanda di sospensione si conoscerà ai primi di settembre.